La CEDU sulla violazione degli artt. 3, 13 e 5 §1 della Convenzione. (CEDU, sez. III, sent. 14 ottobre 2025, ric. n. 59816/13)

Nel caso di specie, la Corte EDU è stata chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione degli
artt. 3, 13 e 5 §1 della Convenzione. Il ricorrente, entrato in Grecia per chiedere protezione
internazionale, era stato arrestato per ingresso irregolare e sottoposto a detenzione amministrativa.
Successivamente rilasciato, la mancata comparizione al colloquio con le autorità aveva comportato
l’interruzione della procedura d’asilo e la riattivazione dell’ordine di espulsione, con un nuovo
arresto. In tale occasione, egli aveva lamentato l’illegittimità della propria detenzione in attesa
dell’esame della domanda di protezione, nonché le condizioni materiali della stessa, facendo
riferimento al sovraffollamento, alla scarsa igiene, alla bassa qualità del cibo e alla sua personale
condizione di salute. Il tutto accompagnato dalla mancanza di un ricorso effettivo che gli
permettesse di far valere le proprie doglianze, sia in relazione alla detenzione in sé, sia rispetto alle
condizioni a cui era costretto. La Corte ha innanzitutto accolto la doglianza relativa alla violazione
dell’articolo 3, ritenendo che vi fosse stato un trattamento degradante, non solo per le condizioni
della detenzione, ma soprattutto per il fatto che il ricorrente fosse stato trattenuto per più di due
mesi in una stazione di polizia, inidonea ad accogliere detenuti per periodi prolungati, non
rispettando pertanto gli standard minimi richiesti. Quanto alla violazione dell’articolo 13, in
combinato disposto con l’articolo 3, la Corte ha osservato che il ricorrente non disponeva di un
ricorso effettivo per contestare le condizioni della propria detenzione. Le sue denunce, peraltro
adeguatamente documentate, sono state respinte dalle autorità nazionali senza una valutazione
concreta, né una motivazione adeguata. Ne è derivata la violazione dell’articolo 13, proprio per
l’assenza di una tutela effettiva a livello interno. Infine, con riferimento alla violazione dell’articolo
5 § 1 della Convenzione, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la detenzione del ricorrente in
attesa di espulsione fosse avvenuta in conformità con il diritto interno e che non risultasse alcun
profilo di arbitrarietà. In particolare, la Corte ha osservato che la detenzione, seppur censurabile
nelle sue condizioni materiali, era fondata su una base legale sufficientemente chiara, prevista
dalla normativa greca, e che le autorità avevano agito in buona fede, senza che emergesse alcun
elemento indicativo di una mancanza di diligenza o di abuso del potere detentivo.

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