Con la decisione in commento, la Corte si è espressa sul ricorso presentato da alcuni membri del
Parlamento ungherese, i quali sono stati sanzionati per aver tentato di ostacolare la procedura di
voto su un disegno di legge.
I Giudici hanno evidenziato che l’art. 10 CEDU protegge non soltanto il contenuto delle idee, ma
anche la modalità con cui esse vengono espresse, sia essa verbale o meno. Restano escluse da una
tale tutela le sole ipotesi in cui la libertà di espressione venga concretamente impiegata per fini
contrari ai valori della Convenzione.
La condotta tenuta dai parlamentari nel caso di specie non poteva certamente qualificarsi come atto
violento o, più in generale, come atto contrario ai diritti e alle libertà garantiti dalla CEDU, pertanto
sottratto alla tutela dell’art. 10. La condotta costituiva evidentemente manifestazione non verbale di
una opinione, e in particolare della contrarietà dei parlamentari all’approvazione del disegno di
legge in esame.
La sanzione inflitta ai ricorrenti ha rappresentato quindi un’ingerenza nella loro libertà di
espressione, peraltro ingiustificata, in quanto sproporzionata e non accompagnata da sufficienti
garanzie procedurali.

