La CEDU sulla violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione (CEDU, sez. I, sent. 17 luglio 2025, ric. n. 38776/21)

Nel caso di specie, la Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione degli articoli
3 e 13 della Convenzione, in relazione al trattamento riservato al ricorrente da parte delle autorità
croate e all’impossibilità per l’interessato di proporre ricorso contro il provvedimento di
espulsione. Il ricorrente, cittadino turco di etnia curda, era entrato irregolarmente in Croazia, dove
era stato arrestato e successivamente condotto in un centro per immigrati. In quella sede aveva
riferito di essere stato perseguitato in Turchia per il proprio attivismo politico, manifestando
timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio e dichiarando l’intenzione di presentare
domanda di protezione internazionale. Tale richiesta, tuttavia, non è mai stata presa in
considerazione e il ricorrente è stato espulso verso la Macedonia del Nord. La Corte, dal canto suo,
ha rilevato che l’espulsione era avvenuta senza che fosse stato consentito l’accesso alla procedura
di protezione internazionale, né erano state verificate l’effettiva sicurezza della destinazione,
l’esistenza di un sistema d’asilo adeguato o il rischio di respingimento a catena e di trattamenti
vietati dall’articolo 3. Tali omissioni configurano, pertanto, una violazione del profilo procedurale
della disposizione richiamata. In secondo luogo, posto che il ricorrente sosteneva di non aver
potuto impugnare il provvedimento, poiché questo non era stato notificato al suo legale e, in ogni
caso, non esisteva un ricorso interno dotato di effetto sospensivo automatico, la Corte ha accolto le
doglianze relative alla violazione dell’articolo 13, letto in combinato disposto con l’articolo 3 della
Convenzione.

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