La CEDU sui procedimenti penali relativi ad aggressioni omofobe (CEDU, sez. I, sent. 10 luglio 2025, ric. n. 58207/14)

Con la pronuncia in commento, la Corte Edu ha accertato una violazione della CEDU da parte della
Polonia, in relazione al procedimento penale avviato dalle autorità nazionali a seguito
dell’aggressione a sfondo omofobo subita dai ricorrenti.
I Giudici di Strasburgo hanno in primo luogo precisato che un attacco omofobo, al pari di ogni altra
aggressione connotata da un movente discriminatorio, può rappresentare un trattamento
degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU, poiché lesivo non solo dell’integrità fisica delle vittime, ma
anche della dignità umana.
In secondo luogo i Giudici hanno chiarito che le autorità statali, nell’indagare su episodi di violenza,
hanno l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di riconoscere l’eventuale matrice
discriminatoria delle aggressioni, nonché il dovere di tenerne specifico conto nel corso del
procedimento giudiziario, per evitare che atti di violenza così connotati restino impuniti o siano
sanzionati con eccessiva clemenza.
Nel caso di specie, sebbene le autorità nazionali abbiano indagato sull’aggressione commessa ai
danni dei ricorrenti e i tribunali interni abbiano giudicato e condannato i colpevoli, secondo la Corte
la natura omofoba del reato non è stata presa adeguatamente in considerazione, neppure ai fini della
quantificazione della pena, restando di fatto invisibile e penalmente irrilevante. Di conseguenza, è
stata riscontrata una violazione dell’art. 3 in combinato disposto con l’art. 14 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo.

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