Nel caso di specie, la Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’articolo 8
della Convenzione, nella parte in cui sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il
ricorrente, assolto nel 2011 in un procedimento per violenza sessuale nei confronti di una ragazza
di 17 anni, aveva visto divulgata l’accusa a suo carico tramite il certificato ECRC, un certificato
penale esteso, nel quale potevano essere riportati i dettagli di tutte le condanne e ammonizioni
precedenti, nonché altre informazioni ritenute pertinenti, divulgabili a discrezione del Capo della
Polizia. La Polizia aveva infatti rilevato che la posizione di docente, alla quale il ricorrente nel
frattempo si era abilitato, avrebbe potuto offrirgli l’occasione di entrare in contatto con donne
giovani e vulnerabili, con il rischio che potesse abusare del proprio ruolo per commettere reati
analoghi. Il ricorrente, dal canto suo, sosteneva che la divulgazione delle informazioni, nel suo
caso, non fosse conforme alla legge, in quanto le disposizioni applicabili non offrivano
un’adeguata tutela contro l’arbitrarietà dei pubblici poteri e non fornivano indicazioni chiare sui
casi in cui la divulgazione di un’assoluzione potesse essere qualificata come “informazione
pertinente”, né sulle modalità con cui tali informazioni avrebbero dovuto essere utilizzate da un
potenziale datore di lavoro o da un ente preposto al rilascio di licenze. Il giudice di Strasburgo, nel
condividere le istanze del ricorrente, ha ritenuto che, al momento dell’emissione del certificato, egli
non potesse ragionevolmente prevedere che le circostanze sottese a un’accusa per la quale era stato
assolto all’esito di un processo completo sarebbero state divulgate. La Corte ha inoltre osservato
che, sebbene fossero intervenute successive modifiche normative rispetto al regime legislativo
allora vigente, tali modifiche non potevano incidere sulla conclusione secondo cui, nel periodo
rilevante, la divulgazione di informazioni relative ad accuse per le quali il ricorrente era stato
assolto non fosse conforme alla legge, configurando così una violazione dell’art. 8 CEDU.

