La Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da alcune cittadine greche alle quali è stata
negata la possibilità di registrare un’associazione, denominata “Associazione Culturale delle Donne
Turche della Prefettura di Xanthi”. Le autorità greche, non tenendo in conto che cittadinanza e
origine etnica sono concetti distinti, hanno infatti ritenuto che il nome dell’associazione, in
particolare il riferimento alle “donne turche”, avrebbe potuto ingenerare confusione, considerato
che, a norma dello statuto, solo donne di cittadinanza greca potevano associarsi.
La Corte ha ravvisato nel diniego una violazione dell’art. 11 CEDU.
Atteso che la libertà di associazione trova uno dei suoi cardini nella possibilità di costituire soggetti
giuridici per agire collettivamente in un ambito di interesse comune, il rifiuto da parte delle autorità
di registrare un’associazione rappresenta una sicura interferenza con il diritto di cui all’art. 11
CEDU. Perché non ne derivi una violazione della CEDU, è indispensabile che una tale interferenza
sia non soltanto “prevista dalla legge”, ma risulti altresì “necessaria in una società democratica”.
Nel caso in esame i giudici greci non hanno dimostrato in alcun modo che la presunta confusione
derivante dal nome dell’associazione potesse costituire una minaccia per l’ordine pubblico. Peraltro,
ha precisato la Corte, essi non avrebbero potuto addurre a giustificazione del diniego il sospetto che
un’associazione così denominata avesse come scopo effettivo quello di rivendicare l’esistenza di una
minoranza etnica turca in Grecia. Il fatto che le minoranze abbiano la possibilità di esprimere la
propria identità costituendo associazioni, invero, non può in alcun modo considerarsi un pericolo
per una società che voglia dirsi democratica.

