Il Consiglio di Stato interviene in tema di misure restrittive del permesso di soggiorno di lungo periodo (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30 giugno 2025, n. 5646)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Più specificamente, l’intervento dei Giudici di Palazzo Spada ha riguardato l’invocato annullamento di decreti questorili con cui veniva disposta la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo nei confronti di uno straniero destinatario di una sentenza di condanna risalente nel tempo per la quale la pena era già stata espletata.
Il Collegio, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure che aveva riconosciuto la legittimità dei provvedimenti restrittivi adottati dal questore, ha precisato che le misure di revoca del permesso di soggiorno devono presupporre un accurato giudizio di persistente pericolosità dello straniero e una motivazione che tenga conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. In altri termini, ciò che rileva è che si escluda ogni automatismo tra il provvedimento sfavorevole e le condanne penali.
Con riguardo, invece, alle misure di diniego di rinnovo fondate su una pregressa condanna per reati ostativi, il Consiglio di Stato ha ribadito che la vigente normativa del T.U. sull’immigrazione ha compiuto ‘a monte’ la valutazione sulla pericolosità sociale, sicché nelle ipotesi chiaramente tipizzate dal legislatore non è necessaria alcuna valutazione e/o ponderazione da parte del Questore.
Tuttavia, anche nell’ipotesi del diniego il quadro normativo non può dirsi auto-sufficiente allorquando sussistano vincoli familiari, il cui accertamento impone al Questore di operare un attento bilanciamento «tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero».
In definitiva, qualsivoglia provvedimento impattante sul permesso di soggiorno di uno straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato deve tenere in debito conto «la natura e l’effettività dei vincoli familiari» esistenti. Conseguentemente, sono da considerarsi viziati i provvedimenti che non argomentino in ordine all’inserimento socio-familiare dell’interessato.

Redazione Autore