La CEDU sulla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 24 giugno 2025, ricc. nn. 69080/13, 67091/14, 3997/15, 20444/15 e 23307/15)

Nel caso in esame, la Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, sollevata da cittadini turchi e tedeschi che, durante l’ingresso e il transito in Serbia, trasportavano somme di denaro contante superiori a 10.000 euro senza dichiararle (in violazione, dunque, della normativa doganale interna finalizzata al contrasto del terrorismo e del riciclaggio). A seguito dei controlli doganali, le autorità serbe avevano accertato il superamento del limite e disposto la confisca delle somme eccedenti. A questo punto, i ricorrenti contestavano la legittimità della misura, rilevando l’assenza di intenti illeciti, la provenienza lecita del denaro e l’assenza di occultamento dello stesso. La Corte EDU, dal canto suo, ha ritenuto che la misura costituisse un’interferenza nel diritto di proprietà e, pur riconoscendone la base legale, ha sollevato dubbi sulla prevedibilità e chiarezza della disciplina. L’articolo 64 della legge valutaria serba, infatti, ammetteva sia la confisca totale sia quella parziale, ma offriva criteri molto poco chiari per la determinazione dell’ammontare. In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’ampio e impreciso quadro normativo, combinato con la limitata portata del controllo esercitato dai giudici nazionali, non abbia garantito il necessario giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la tutela del diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni, accertando quindi la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, per mancanza di proporzionalità della misura.

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