Nel caso in esame, la Corte si pronuncia sulla presunta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, sollevata da due cittadini turchi che lamentavano la perdita di valore delle indennità di fine servizio loro riconosciute. In particolare, la Corte costituzionale turca aveva annullato norme discriminatorie che subordinavano tale diritto all’affiliazione alla cassa pubblica al momento del pensionamento, riconoscendo in tal modo, in maniera retroattiva, il diritto alle somme di indennità. Tuttavia, le somme loro versate sono state calcolate secondo i coefficienti monetari in vigore all’epoca del pensionamento, senza alcun aggiornamento per tenere conto della forte inflazione intervenuta nel frattempo. Le indennità si sono così ridotte a importi irrisori, con una perdita di valore fino al 99%, svuotando di fatto il contenuto patrimoniale del diritto riconosciuto. Il giudice di Strasburgo ha affermato che tale situazione costituisce una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto ha rappresentato un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei ricorrenti, posto che i diritti patrimoniali devono essere effettivi e concreti e non meramente teorici o illusori. Nello specifico, la Corte EDU ha ritenuto che, sebbene il diritto fosse stato formalmente riconosciuto, l’assenza di adeguamento economico ne ha svuotato il contenuto reale, imponendo ai ricorrenti una carica sproporzionata e determinando una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
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