Nel caso in esame, la Corte si pronuncia sulla presunta violazione dell’art. 6 della Convenzione
EDU, sollevata da cittadini armeni i cui ricorsi in Cassazione erano stati respinti per tardività. A tal
proposito, il giudice di Strasburgo si trova a dover valutare se la restrizione all’accesso dei
ricorrenti alle corti superiori perseguisse un obiettivo legittimo e, in caso affermativo, se fosse
proporzionata e prevedibile rispetto a tale obiettivo. In relazione al primo profilo, le norme che
disciplinano i termini di ricorso mirano a garantire una corretta amministrazione della giustizia,
non potendosene dunque contestare la legittimità. Quanto al secondo aspetto, la Corte di
Cassazione armena aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per essere stati presentati oltre il
termine di un mese previsto dalla normativa interna, calcolando tale termine però a partire dalla
data della pronuncia, anziché da quella della notifica. La Corte EDU, a tal riguardo, ha rilevato che
una simile previsione non viola di per sé l’articolo 6 della Convenzione, a condizione che la
suddetta limitazione temporale sia accompagnata da adeguate garanzie, quali la tempestiva
notifica delle decisioni giudiziarie e la possibilità di chiedere il ripristino del termine di ricorso. Nel
caso di specie, essendo la decisione stata notificata solo dopo un significativo lasso temporale, non
poteva ritenersi soddisfatta la condizione di tempestività affinché il termine decorresse dalla data
della pronuncia. Inoltre, dalla giurisprudenza interna emergeva un grado di imprevedibilità circa
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per il decorso del termine mensile, atteso che altri
ricorsi presentati entro un mese dalla notifica erano stati ugualmente accolti. Ne deriva che
l’inammissibilità dei ricorsi ha comportato una lesione dell’essenza stessa del diritto di accesso dei
ricorrenti a un giudice, potendo la Corte dichiarare la violazione dell’articolo 6 della Convenzione.

