In materia di difetto di motivazione della dichiarazione di interesse culturale “storico relazionale” (Consigli di Stato, sez. IV, sent. 19 maggio 2025, n. 4259)

Per i giudici di Palazzo Spada, è illegittimo il decreto di apposizione del vincolo storico artistico, ex
art. 10 comma 3 lett. d), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la relazione della
Soprintendenza, posta a sua fondamento del provvedimento, si rilevi contraddittoria e carente nella
motivazione per genericità delle considerazioni espresse dall’amministrazione a sostegno della
dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti a
eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle
«istituzioni pubbliche, collettive o religiose». Sussiste inoltre un onere di motivazione rafforzato
allorquando le ragioni espresse a sostegno dell’apposizione del vincolo contrastino con altre
valutazioni espresse in precedenza dalla Soprintendenza.

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