Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di termini processuali per l’instaurazione di azioni risarcitorie da ritardo.
Nello specifico, ricostruendo la disciplina di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a., i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che l’azione risarcitoria va proposta entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato e che lo stesso non decorre fintanto che perdura l’inadempimento della pubblica amministrazione. Tuttavia, tale termine inizia sempre e comunque a decorrere una volta trascorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
In risposta alle argomentazioni di parte appellante, fondate sulla necessità di addivenire a un’interpretazione costituzionalmente e unionalmente orientata dell’art. 30, co. 4, c.p.a. che non leda
il diritto fondamentale di proprietà e la libertà di iniziativa economica, il massimo organo amministrativo ha escluso che possano discendere dalla norma de qua dubbi di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto unionale.
La scelta del legislatore risponde, infatti, alla necessità di individuare “un ragionevole punto di equilibrio tra le necessarie esigenze di certezza, sottese al processo amministrativo, e la tutela del diritto di difesa, che non comporta alcuna lesione al diritto di proprietà, il quale, invece, può ricevere adeguata tutela”.
Siffatto equilibrio è stimolato, da un lato, dalla necessità di delimitare temporalmente il perimetro applicativo dell’azione risarcitoria da ritardo, dovendosi acclarare entro tempi comunque definiti le conseguenze che derivano dal comportamento omissivo dell’amministrazione e, dall’altro, dalla possibilità accordata al danneggiato di proporre l’azione risarcitoria durante un lungo arco temporale (di fatto un anno e centoventi giorni).
La strada scelta dal codice del processo amministrativo presenta, quindi, una natura ragionevolmente “compromissoria tra l’orientamento in passato prevalente, che escludeva la sussistenza di un momento di decorrenza del termine per impugnare, in quanto l’interessato poteva rivolgersi al giudice fintantoché perdurava l’inadempimento […] e quello che, invece, interpretando il silenzio rifiuto come silenzio avente valore provvedimentale assoggettava il ricorso giurisdizionale al termine di sessanta giorni dalla formazione del silenzio”.
Sicché l’odierno termine al contempo valorizza il carattere permanente dell’illecito, in quanto il dies a quo è differito per un anno se la pubblica amministrazione non provvede, e conferisce certezza ai rapporti giuridici.

