La Corte EDU sulla mancata o tardiva esecuzione di decisioni adottate da tribunali italiani (CEDU I sez., sent. 20 marzo 2025 ric. 3272/24)

La decisione trae origine da nove ricorsi presentati contro l’Italia da alcuni cittadini italiani (trattati e decisi congiuntamente vista la somiglianza delle doglianze), i quali hanno lamentato la mancata o la tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali interni da parte dei comuni in dissesto. I ricorrenti hanno presentato, inoltre, un ricorso ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, concernente l’impossibilità di avviare un procedimento per ottenere l’esecuzione delle suddette decisioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché un ricorso ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. In generale, la Corte ha ricordato che l’esecuzione di una sentenza o di un decreto, qualunque sia il tribunale, deve essere considerata parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6. E ha constatato come, nel caso di specie, le suddette decisioni adottate a favore dei ricorrenti sono rimaste ineseguite per diversi anni, limitando di fatto in modo sproporzionato il diritto dei ricorrenti di adire la giustizia. Ne consegue, pertanto, la violazione dell’articolo 6 § 1.

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