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Reading: La CEDU su norme russe anti-dissenso sulla guerra in Ucraina: plurime violazioni della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 11 febbraio 2025, ricc. nn. 11884/22 e altri 161)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2025 > La CEDU su norme russe anti-dissenso sulla guerra in Ucraina: plurime violazioni della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 11 febbraio 2025, ricc. nn. 11884/22 e altri 161)
Anno 2025Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su norme russe anti-dissenso sulla guerra in Ucraina: plurime violazioni della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 11 febbraio 2025, ricc. nn. 11884/22 e altri 161)

Di
Redazione
Pubblicato: 4 Marzo 2025
3 Min di lettura
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La Corte Edu si pronuncia sui ricorsi presentati da un quotidiano, una emittente tv e 178 individui
contro le disposizioni legislative adottate in Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022, che
rendevano reato “screditare le forze armate” o diffondere “false informazioni” sul loro operato.
I Giudici di Strasburgo hanno riscontrato un modello sistemico e generalizzato di restrizioni sui
resoconti sulla guerra in Ucraina, che rivela uno sforzo coordinato al fine di mettere a tacere le
critiche, piuttosto che affrontare una qualsiasi minaccia alla sicurezza nazionale. In sostanza, i
tribunali nazionali hanno considerato reati anche semplici slogan pacifisti, espressioni satiriche, oltre
ai resoconti fattuali sui presunti crimini di guerra commessi dall’esercito russo, ogni rapporto e
dichiarazione che contraddicesse la narrazione ufficiale secondo cui l’invasione dell’Ucraina sarebbe
una “operazione militare speciale”; essi non hanno cercato di bilanciare gli interessi concorrenti in
gioco, né, in particolare, di prendere in considerazione il cruciale interesse pubblico per l’argomento
in questione, vale a dire un grave conflitto armato e le accuse di crimini di guerra. Di qui la
riscontrata violazione dell’art.10 della CEDU che tutela la libertà di espressione.
La Corte ha, inoltre, concluso che vi è stata violazione del diritto al ricorso individuale (art.34) a
causa della revoca dell’autorizzazione alla pubblicazione del quotidiano N.G. e del blocco
dell’accesso ai suoi siti web in violazione delle misure provvisorie da essa indicate.
Infine, ha riscontrato numerose altre violazioni della Convenzione nei confronti di ricorrenti singoli
(a seconda dei casi, violazione dell’art.3 – divieto trattamenti inumani o degradanti – a causa della
reclusione degli interessati in una gabbia di metallo e in un angusto box di vetro durante le udienze
relative alla loro detenzione; violazione dell’art. 5 §§ 1, 3 e 4 – diritto alla libertà e alla sicurezza – a
causa dell’arresto delle persone interessate, della loro custodia cautelare e del ritardo nell’esame dei
ricorsi presentati contro le decisioni di detenzione; violazione dell’art. 8 – diritto al rispetto della vita
privata e familiare – a causa di perquisizioni ingiustificate delle abitazioni degli interessati).

CEDU, sez. III, sent. 11 febbraio 2025, ricc. nn. 11884-22 e altri 161Download

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  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

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