Il Consiglio di Stato riconosce il potere in capo alle amministrazioni comunali di imporre divieti a particolari forme pubblicitarie (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 gennaio 2025, n. 362)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di affissione di manifesti espressivi di convinzioni
morali e civili.
Nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno rigettato il ricorso promosso da un’Associazione
Pro Vita che si era vista respinta dal Comune di Rimini, mediante apposita deliberazione della
Giunta comunale, la domanda di affissione di manifesti anti-aborto.
Le doglianze della ricorrente miravano a ricondurre nell’alveo del diritto alla manifestazione del
pensiero (art. 21 Cost.) e del diritto fondamentale alla vita (rinvenibile dall’art. 2 Cost.) le iniziative
promozionali intraprese, sull’assunto che i contenuti da divulgare non fossero idonei a ledere libertà
e/o diritti positivamente previsti dalla legge.
L’infondatezza dei motivi di ricorso si fonda per il massimo organo di giustizia amministrativa, sulla
sussistenza in capo all’amministrazione comunale del potere, espressamente previsto dalla legge
(art. 3, d. lgs. n. 507/1993), di stabilire limitazioni e divieti a particolari forme pubblicitarie.
Il vigente quadro normativo attribuisce, infatti, ai Comuni la competenza al rilascio delle
autorizzazioni ove le affissioni siano richieste all’interno dei centri abitati e riconosce agli stessi la
facoltà di esercitare forme di controllo ‘contenutistico’ al fine di rendere effettivo il divieto normativo
della diffusione di forme pubblicitarie “il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi
di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche” (art. 1, co. 1, lett. a-quater, d.l. n. 121 del 2021).
Sicché la libertà di espressione non è da intendersi come illimitata e assolutamente non controllata,
potendo incontrare un legittimo limite nella ‘continenza espressiva’ dei contenuti a condizione che,
come nella fattispecie de qua, il provvedimento amministrativo sia adeguatamente motivato e non si
traduca in giudizi di valore in merito alle questioni sollevate dalle campagne pubblicitarie.

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