Il caso definito dalla Corte EDU ha avuto origine da un ricorso contro l’Ucraina, col quale il
ricorrente ha lamentato, invocando l’articolo 2 § 1 della Convenzione, l’inefficacia di indagini svolte
senza il coinvolgimento di agenti dello Stato in un caso di incidente mortale. La Corte ha dapprima
individuato nella suddetta disposizione il parametro alla luce del quale esaminare la questione e,
successivamente, ha ricordato la sussistenza dell’obbligo dello Stato di condurre indagini efficaci
tenuto conto di alcuni elementi: i) l’adeguatezza delle misure di indagine, ii) la tempestività
dell’indagine, iii) il coinvolgimento della famiglia della persona deceduta, iiii) l’indipendenza
dell’indagine. Come è stato ribadito, si tratta di una obbligazione di mezzi e non di risultato, la quale
dovrebbe, in linea di principio, essere in grado di portare all’accertamento dei fatti del caso,
all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Esaminando il presente caso, la Corte ha ritenuto
che l’indagine sia stata caratterizzata da varie carenze, che hanno minato la capacità delle autorità
inquirenti di stabilire le circostanze dell’incidente mortale e chi, se ce n’era qualcuno, ne fosse il
responsabile. Per tale ragione ha dichiarato la violazione dell’articolo 2 § 1 della Convenzione in
merito all’inefficacia delle indagini su incidenti mortali senza il coinvolgimento di agenti dello Stato.

