La Corte Edu si pronuncia sul caso della destituzione di un giudice a seguito di procedimento
disciplinare svoltosi innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura armeno (gennaio 2023).
I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto il metodo di nomina dei componenti non togati del CSM non
idoneo di per sé a minarne l’indipendenza: in particolare, il sistema istituzionale e operativo messo
in atto offre garanzie formali sufficienti ed il Consiglio Superiore della Magistratura ha agito come
“tribunale” ai sensi ed ai fini dell’art. 6 § 1 (aveva piena competenza a pronunciarsi sulla
responsabilità disciplinare del ricorrente e la procedura si è svolta rispettando i requisiti legali; le
decisioni erano motivate, definitive e vincolanti).
Al contrario, non sono stati dissipati i legittimi dubbi del ricorrente riguardo all’imparzialità del
presidente dello stesso organo ed all’insufficienza delle garanzie procedurali in ordine a tale profilo.
Di qui, all’unanimità, il riconoscimento della violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo a causa di un difetto di imparzialità del presidente del Consiglio superiore della
magistratura e non violazione dell’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo) in relazione a un presunto
difetto di indipendenza dello stesso organo e mancato accesso ad un tribunale per il ricorrente.

