La questione esaminata dalla Corte si è incentrata sul decennale fenomeno di inquinamento causato
da sversamenti abusivi, interramenti e/o abbandoni incontrollati di rifiuti pericolosi, speciali e
urbani, spesso effettuati da gruppi criminali organizzati, in alcune zone della regione Campania
(“Terra dei Fuochi”). In particolare, la causa è stata valutata con riferimento, tra gli altri parametri,
all’art. 2 della Convenzione Edu, in riferimento al quale la Corte ha ricordato in prima istanza che
esso statuisce un obbligo positivo per gli Stati di adottare tutte le misure appropriate per
salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione nel contesto di qualsiasi attività
pubblica o privata, compresa la gestione di siti di raccolta dei rifiuti, che possa comportare un rischio
reale e imminente per la vita di un individuo. Più esattamente, la Corte ribadisce che tale obbligo
positivo comporta, in primo luogo, un dovere primario dello Stato di predisporre un quadro
legislativo e amministrativo concepito per fornire un’efficace deterrenza contro le minacce al diritto
alla vita, riservandosi alla discrezionalità degli Stati la scelta delle misure ritenute più adeguate a
tutelare la vita dei cittadini.
Facendo applicazione di tali principi generali al caso di specie, la Corte si sofferma anzitutto sul tipo
di inquinamento praticato nella Terra dei fuochi, osservando come lo scarico illegale, spesso
accompagnato da incenerimento, e l’interramento di rifiuti siano attività intrinsecamente pericolose
che comportano un rischio per la vita umana “sufficientemente grave, reale e accertabile” a causa del
rilascio nell’ambiente di sostanze altamente tossiche come diossine e metalli pesanti.
Pertanto, accertata l’applicabilità dell’art. 2 alla causa in oggetto, la Corte ha incentrato la sua
valutazione sul ruolo assunto dalle autorità nazionali rilevando un notevole ritardo nell’adozione
di misure concrete atte a contrastare il fenomeno di inquinamento di cui pure erano a conoscenza
già da diverso tempo, mancando quindi di assolvere all’obbligo statuito nel parametro
convenzionale evocato; emergono in particolare i) la mancanza di una risposta sistematica, completa
e coordinata nell’individuazione delle aree interessate dal fenomeno di inquinamento per accertare
la natura e l’estensione della contaminazione; ii) un notevole ritardo nell’attuazione delle azioni di
decontaminazione delle aree interessate; iii) il mancato compimento di indagini adeguate per
valutare l’impatto sulla salute di tale fenomeno di inquinamento; iiii) l’inadeguatezza delle misure
adottate per contrastare lo scarico illegale, l’interramento e l’incenerimento dei rifiuti; iiiii) un
ingiustificabile ritardo nell’adozione di misure che consentissero di affrontare le carenze che
affliggevano il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti della Regione Campania;
iiiiii) la mancata adozione di una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di
informare il pubblico in modo proattivo sui potenziali o effettivi rischi per la salute e sulle azioni
intraprese per gestire tali rischi.
Alla luce di quanto considerato, la Corte ha dichiarato la fondatezza dei ricorsi presentati ritenendo
all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 2 della Convenzione.

