Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguarda la presunta violazione dell’art. 6 della Convenzione Edu e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La ricorrente, a seguito della privazione del suo titolo di proprietà su un appezzamento di terreno per effetto dell’azione promossa dal pubblico ministero, lamentava, da un lato, la lesione del suo diritto a un equo processo e, dall’altro, un’ingiustificata e illegittima ingerenza nel suo diritto di proprietà.
Nel caso in esame, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto fondata la questione relativa alla violazione del diritto a un equo processo, in quanto i tribunali nazionali non avevano garantito che la ricorrente fosse informata del procedimento in corso, privandola pertanto dell’opportunità di presentare le proprie argomentazioni in giudizio. Né tale inadempimento può dirsi essere stato sanato durante il procedimento in Cassazione.
Quanto al secondo punto, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata la violazione dell’art. 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione poiché, innanzitutto, l’ingerenza nel diritto di proprietà della ricorrente appariva necessaria per tutelare l’interesse pubblico, quale interesse del comune e dei propri abitanti. Inoltre, la ricorrente aveva ottenuto con successo il risarcimento, dimostrando che, nella controversia in questione, era stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi confliggenti.

