In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti
immunoematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto
sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché l’art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi
presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”,
risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della
paternità, sicché risultano utilizzabili sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia
trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia
la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze
di una consulenza immunoematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso
genitore.