L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la pensione di invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro sia calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore alla data dell’infortunio, incluso il caso del lavoratore che usufruiva, a tale data, di una misura di riduzione dell’orario di lavoro per occuparsi di un minore, in una situazione in cui il gruppo di lavoratori che usufruiscono di una siffatta misura sarebbe costituito in larga maggioranza da donne.
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