Il Consiglio di Stato si pronuncia sugli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e obbligo delle imprese “in transito” di stipulare la convenzione con GSE (Consiglio di Stato, sezione II, 23 ottobre 2024, n. 8497)

Nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica (previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dal decreto 11 novembre 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato) con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti (ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico), il beneficio di quest’ultimo regime è subordinato alla stipulazione di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra l’impresa e il gestore dei servizi energetici (GSE). Tale prescrizione contenuta nell’art. 21, comma 8, di tale decreto 6 luglio 2012 trova applicazione anche alle imprese “in transito” che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.

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