Il caso esaminato dalla Corte riguarda la presunta inadempienza delle autorità nazionali nel proteggere il ricorrente dalla raccolta e dall’uso illecito dei suoi dati personali da parte di un fornitore privato di riscaldamento; quest’ultimo gli ha ripetutamente inviato fatture per una tariffa fissa per il riscaldamento nonostante le obiezioni del ricorrente secondo cui egli non era un utente dei servizi del fornitore. Il ricorrente ha quindi lamentato una violazione dell’art. 8 della Convenzione. E in effetti, come ribadito dalla Corte, il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dal diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 8. Più esattamente, la Corte ritiene nel caso di specie che lo Stato sia venuto meno all’obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata poiché il fornitore di calore aveva raccolto e utilizzato i dati del ricorrente nonostante egli non avesse mai utilizzato energia termica di quel fornitore. Pertanto, in assenza di un rapporto contrattuale o di qualsiasi altro rapporto giuridico tra il ricorrente e il fornitore di calore, la continua conservazione e l’uso dei dati del ricorrente hanno integrato una violazione del parametro convenzionale evocato dal ricorrente.
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