Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per
cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di
valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita
familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto
alla bigenitorialità.