La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante i tentativi della ricorrente, vittima di tratta, di ottenere un risarcimento dal trafficante per i guadagni derivanti dal suo ‘lavoro’. I tribunali bulgari avevano respinto tale richiesta, sostenendo che, avendo la ricorrente esercitato la prostituzione, la restituzione dei guadagni sarebbe stata contraria alla “buona morale”. I Giudici di Strasburgo, per la prima volta con questa sentenza, hanno riconosciuto in capo agli Stati l’obbligo di consentire alle vittime di tratta di chiedere ai trafficanti un risarcimento per i mancati guadagni e che le autorità bulgare non sono riuscite a bilanciare il diritto del ricorrente di avanzare tale richiesta con gli interessi della comunità, che difficilmente avrebbe potuto ritenere immorale il pagamento di un risarcimento in una situazione del genere. Di qui l’avvenuta violazione dell’art. 4 Cedu (divieto della schiavitù e del lavoro forzato).
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