Il delitto di maltrattamenti p. e p. all’art. 572 c.p. non è un reato di evento, ma di mera
condotta, pertanto, ai fini della sua configurazione è sufficiente che il comportamento
dell’agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima una condizione
di sofferenza psico-fisica non transitoria, ma non è anche necessario che tale stato emotivo
concretamente si realizzi e si manifesti. Diversamente opinando, si finirebbe per conferire
al reato di maltrattamenti una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità
della vittima, del contesto sociale o del suo grado di resistenza psichica individuale, così
minando la tassatività della fattispecie.