La Corte Edu si pronuncia su due cause riguardanti il divieto di esportare gameti ed embrioni dalla
Francia verso un paese che autorizza la procreazione postuma.
In particolare, alle ricorrenti era stato vietato di esportare verso la Spagna, rispettivamente, il liquido
seminale del marito defunto e gli embrioni creati con il marito defunto.
Entrambe hanno lamentato innanzi alla Corte Edu la violazione dell’art.8 (diritto al rispetto della
vita privata e familiare).
Per i Giudici di Strasburgo il divieto di procreazione postuma è frutto di una scelta politica
confermata più volte in Francia dalla prima legge sulla bioetica del 1994 fino all’ultima novella
legislativa del 2021, sempre all’esito di un dibattito parlamentare molto acceso ed articolato. Il
divieto di esportare gameti ed embrioni verso paesi che invece la consentono è funzionale ad evitare
l’agevole aggiramento del divieto di procreazione postuma.
In tal modo le autorità nazionali avevano raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti
in gioco (l’interesse personale dei ricorrenti di realizzare i propri progetti familiari e l’interesse
generale legato a considerazioni etiche e morali) e lo Stato aveva agito nell’ambito della sua
discrezionalità, senza superare il suo ‘margine di apprezzamento’, considerazioni tutte che hanno
portato ad escludere la denunciata violazione della Convenzione.
Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che la decisione del legislatore del 2021 di estendere il diritto al
ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita (MAR) alle coppie femminili e alle
donne single ha riaperto il dibattito sulla ragionevolezza del mantenimento del divieto lamentato
dalle ricorrenti, ribadendo, conclusivamente, che, pur godendo gli Stati di ampio potere
discrezionale nella sfera bioetica, è doveroso garantire la coerenza del quadro legislativo apprestato.