Sono state sottoposte da parte del Presidente della Repubblica al Tribunale costituzionale, in sede
di controllo preventivo di costituzionalità, alcune norme approvate dall’Assemblea della
Repubblica il 19 luglio 2023 col Decreto 77/XV, in materia di regime sanzionatorio per la
detenzione di sostanze stupefacenti per il consumo indipendentemente dalla quantità, che
stabilisce i termini per l’aggiornamento della normativa, modificando il Decreto Legge 15/93 del 22
gennaio e la Legge 30/2000 del 29 novembre.
Si ipotizza una violazione dei precetti costituzionali relativi al procedimento di formazione
dell’atto normativo, che si tradurrebbe in una incostituzionalità procedurale o formale, che investe
il decreto nella sua interezza. In particolare, la questione di costituzionalità riguarda la presunta
violazione del dovere, discendente dall’art. 229, comma 2, della Costituzione, di ascoltare gli
organi di governo delle Regioni autonome sulle questioni di loro competenza.
Secondo il Tribunale, se anche poteva essere opportuno sentire le Regioni autonome durante il
procedimento legislativo, non si può sostenere che vi fosse, alla luce delle disposizioni degli
articoli 227, paragrafo 1, lettera v), e 229, paragrafo 2, della Costituzione, un obbligo costituzionale
in tal senso. In particolare, la misura legislativa mira principalmente a chiarire la legge già in
vigore e applicabile in tutto il Portogallo, al fine di fornire soluzioni a questioni problematiche
sollevate sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. Gli effetti che questa modifica può avere non
solo non hanno un impatto particolare sulle Regioni Autonome, ma non comportano neanche
modifiche significative al quadro giuridico precedentemente applicabile alle nuove sostanze
psicoattive – tranne nella misura in cui determinano l’aggiornamento immediato e periodico
dell’Ordinanza di cui all’articolo 71 del Decreto Legge n. 15/93, del 22 gennaio, che le Regioni
Autonome richiedono da tempo. Inoltre, come già detto, l’aumento della diffusione del consumo di
nuove sostanze psicoattive è una tendenza osservabile non solo nelle Regioni Autonome, ma in
tutto il Portogallo.
Il Tribunale costituzionale ha deciso all’unanimità di non pronunciarsi nel senso della loro
incostituzionalità, in quanto, ai fini dell’obbligo di contraddittorio previsto dall’articolo 229,
comma 2, della Costituzione, la questione non riguarda le Regioni autonome.