In tema di soluzione della crisi coniugale, nel caso in cui in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare possa costituire deroga alla disciplina dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata da altra causa (come pregresse ragioni di credito), e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile, che trova giustificazione soltanto in ragione della crisi familiare.
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