Il figlio maggiorenne perde il diritto al mantenimento se il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica è imputabile esclusivamente alle sue scelte e alla mancanza di una progettualità formativa o lavorativa. È quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16771/2022, con la quale ha rigettato il ricorso di una ragazza ventiduenne che aveva abbandonato l’università ed aveva rifiutato ingiustificatamente delle offerte di lavoro procuratele dal padre. Come precisato dalla Corte, il mantenimento per i figli non ha una funzione assistenziale illimitata nel tempo e nel contenuto nei riguardi dei figli maggiorenni e disoccupati.
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