In tema di procedimento di prevenzione e nuovi elementi probatori introdotti dal P.M. (Cass. Pen. Sez. V, 23 novembre 2021-17 febbraio 2022, n. 5749)

Nel procedimento di prevenzione, il pubblico ministero può legittimamente introdurre nuovi elementi probatori, preesistenti e sopravvenuti, purché nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum” e sempre che, in ordine agli stessi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio tra le parti.

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