Nel procedimento di prevenzione, il pubblico ministero può legittimamente introdurre nuovi elementi probatori, preesistenti e sopravvenuti, purché nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum” e sempre che, in ordine agli stessi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio tra le parti.
giovedì, Ago 13, 2026
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