Il reato di cui all’art. 572 c.p., esige il compimento di una sequenza di fatti, per lo più commissivi, ma anche di natura omissiva, i quali isolatamente considerati possono anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi), o procedibili solo a querela, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; sicché può affermarsi che la condotta si perfeziona allorché si realizza un minimum di tali
condotte, collegate da un nesso di abitualità; non è necessario che tali atti, delittuosi o meno, vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione anche se perimetrata entro un limitato contesto temporale; mentre non rileva in senso ostativo alla configurabilità del reato, proprio in ragione della sua natura abituale, che durante tale periodo siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di cosiddetta “normalità” e anche di intesa con il soggetto passivo.