Una condotta delittuosa successiva al ritorno illecito nel territorio italiano può rilevare ai fini del diniego della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., quando l’attività postuma, collegandosi concettualmente al reingresso, ne segni il finalismo obiettivo, facendo intendere come
la violazione del d.lg. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, non si colleghi a condotte essenzialmente lecite, ma ad atteggiamenti d’obiettiva finalizzazione al delitto, anche non definite nella specifica individualità, ma definite nella sola portata generale.