L’essere diventato, con formale giuramento, un soldato dell’Isis, l’essere, subito dopo, entrato clandestinamente in Italia con viaggio pagato dall’organizzazione, in compagnia di un connazionale con il quale aveva seguito tutto il programma di addestramento e che era immediatamente stato contattato da una “cellula” per partecipare ad un progetto terroristico, sono elementi indicativi dell’attualità del legame dell’imputato con l’Isis e del fatto che è logico ritenere che l’imputato fosse in attesa di essere reclutato per qualche progetto. La condotta tenuta in Italia può, quindi, essere ritenuta un “frammento” della condotta di cui all’art. 270 bis c.p.
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