In tema di rescissione del giudicato, si applicano le norme stabilite per le impugnazioni penali; pertanto, poiché la normativa emanata durante la crisi pandemica non ha derogato al codice di procedura penale prevedendo una modalità di trasmissione telematica degli atti di impugnazione, l’istanza di rescissione presentata a mezzo PEC, prima della legge di conversione, va dichiarata inammissibile.
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