La Corte Edu si pronuncia sul caso di un cittadino francese, Etienne Tête, avvocato e consigliere comunale a Lione, condannato per diffamazione a causa di una lettera aperta, indirizzata al presidente dell’Autorité des Marchés Financiers (AMF), contenente critiche nei confronti della società Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) e del suo Amministratore delegato, per aver fornito informazioni false e fuorvianti nell’ambito del processo di iscrizione sul mercato azionario dell’azienda. Tête affermava che l’offerta pubblica iniziale mirava a consentire la costruzione di un nuovo stadio di calcio nella periferia di Lione, “OL Land”, una grande infrastruttura la cui realizzazione avrebbe generato una ingente spesa pubblica e gravi conseguenze ambientali. Il progetto era stato al centro di un dibattito molto vivace a livello locale e oggetto di aspre polemiche, oltre che di numerosi ricorsi amministrativi. I Giudici di Strasburgo hanno osservato, in particolare, che i tribunali nazionali non avevano debitamente esaminato il profilo della necessità dell’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente, il quale si era occupato di un argomento di interesse generale nell’ambito del suo impegno politico e militante. La Corte anche alla luce della particolare gravità della sanzione (penale) irrogata al sig. Tête, ha ritenuto l’interferenza con l’esercizio del diritto al rispetto della libertà dell’espressione del ricorrente non proporzionata allo scopo legittimo perseguito, vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti degli altri (l’OL Groupe). Di qui la dichiarazione di avvenuta violazione dell’art.10 Cedu.
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