Fra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso giurisdizionale vige il principio di aternatività che privilegia le esigenze di economia dei giudizi e persegue la finalità di evitare contrasti fra giudicati. Tale regola opera anche quando, dopo l’impugnazione in sede straordinaria dell’atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell’atto presupposto; cosicché il giudizio già pendente avverso l’atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede.
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