I titoli di permesso di soggiorno indicati dalla legge (art. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. Immigrazione, art. 11 del relativo regolamento) consentono lo svolgimento di attività lavorativa se espressamente rilasciati a tale scopo, ovvero se così prevede la legge. Nessuna delle specifiche disposizioni dedicate all’ambito delle attività consentite dai vari tipi di permesso di soggiorno, ovvero convertibili in una diversa fattispecie che consenta attività lavorativa, si occupa espressamente del permesso per attesa cittadinanza italiana iure sanguinis di cui alla legge n. 379 del 2000. Nell’assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza pur senza avere un precedente titolo abilitante alla permanenza in Italia, che consenta l’attività lavorativa, il sistema può e deve essere interpretato nel senso coerente con la tutela del fondamentale diritto al lavoro, riconosciuto come essenziale dalla Costituzione. Deve essere riconosciuto, pertanto, il risarcimento del danno derivante dal fatto che il Ministero dell’Interno ha impedito allo straniero l’attività lavorativa sull’assunto che lo speciale permesso per attesa cittadinanza di cui egli godeva non potesse valere al fine del permesso di lavoro. |