Il termine per impugnare una clausola escludente relativa a un requisito di capacità tecnica-organizzativa può decorrere dalla pubblicazione del chiarimento reso dalla Stazione Appaltante nei casi in cui tale chiarimento sia necessario per consentire alle imprese la piena comprensione degli oneri relativi alla dichiarazione e alla dimostrazione dei requisiti necessari per partecipare alla gara. In tali ipotesi, il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione del chiarimento reso dalla stazione appaltante. Se è vero, infatti, che i chiarimenti forniti in corso di procedura non possono modificare il contenuto del disciplinare di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7248; V, 2 agosto 2018, n. 4782; V, 17 maggio 2018, n, 2952), è vero pure che tale regola generale non si applica se il chiarimento ha comportato una vera e propria rettifica del disciplinare per la correzione di un errore nel quale era incorsa la stazione appaltante nella sua redazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2075) e se l’errore impediva la piena comprensione degli oneri posti a carico delle imprese partecipanti quanto alla dichiarazione e alla dimostrazione del requisito di partecipazione di cui si discute. Nel caso di specie, in effetti, solo a seguito della rettifica apportata con il chiarimento, gli operatori economici hanno avuto piena comprensione del requisito di partecipazione che la stazione appaltante riteneva non frazionabile e dunque di necessaria dimostrazione da almeno uno degli operatori componenti il raggruppamento temporaneo di imprese.
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