La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione EDU in tema di tutela della riservatezza professionale e vita privata, poiché le istruzioni di un datore di lavoro non possono negare o ridurre la vita privata e sociale del lavoratore sul posto di lavoro. Il rispetto per la vita privata e per la privacy della corrispondenza continua a esistere, anche se esso può essere limitato per quanto necessario. In tal senso, i giudici nazionali devono assicurare che l’attuazione da parte dei datori di lavoro per monitorare le misure di corrispondenza e altre comunicazioni, indipendentemente dalla portata e durata, è accompagnata da garanzie adeguate ed efficaci contro gli abusi.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023
Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria (Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)
20 Settembre 2023