In materia di dati idonei a rilevare lo stato di salute, sussiste uno specifico
divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, segnatamente, anche per il giudice: la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, infatti, non pregiudica la finalità di informazione giuridica, e può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.