Il rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all’estero facendo ricorso a surrogazione di maternità viola l’art 8 della CEDU relativamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare dei minori. In particolare circa il rispetto alla vita privata, la Corte ritiene che esso comprende l’interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso lo status di figlio per cui il mancato riconoscimento di tale condizione da parte dello Stato determinerebbe una situazione di incertezza giuridica per il diritto francese, pregiudicando la loro identità all’interno della società, compresi i rapporti di parentela.
Pertanto, seppur la Corte riconosce il margine di apprezzamento garantito dagli Stati in merito alle scelte sulla fecondazione in vitro, stabilisce che anche laddove vi siano norme nazionali interne che vietino la maternità surrogata, va comunque garantito il diritto alla trascrizione di atti stranieri che riconoscano il rapporto di filiazione posto in essere attraverso tale tecnica, a tutela dell’interesse superiore del minore.