L’ordine dell’ospedale croato di trattare le spoglie di un feto senza vita come un qualunque rifiuto ospedaliero è illegittimo in quanto violazione dell’art. 8 CEDU in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La questione principale del ricorso presentato alla CEDU non era legata alla possibilità per i genitori del bambino di aver il diritto ad un particolare tipo di cerimonia di sepoltura o a scegliere l’ubicazione del luogo ove il corpo del figlio fosse destinato a riposare in eterno, ma se l’ospedale fosse autorizzato a disporre delle spoglie del figlio del ricorrente, trattando i resti come rifiuti ospedalieri, senza lasciare traccia del loro destino. In coerenza con le decisioni del giudice di primo grado croato e della Suprema Corte, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che lo smaltimento del feto nato privo di vita come rifiuto ospedaliero, senza il consenso dei genitori è da considerarsi contrario alla legge nazionale, con la conseguenza che un simile comportamento viola anche il diritto al rispetto della vita familiare cosi sancito dall’art. 8 CEDU, condannando pertanto lo Stato croato al pagamento di un’indennità ai sensi dell’art. 41, a titolo di danno non patrimoniale ai genitori del nato.