Il Tribunale costituzionale portoghese sulla tassa di giustizia, in caso di apoio judiciário goduto dalla parte vittoriosa (Tribunal Constitucional, 1ª Secção, acórdão 26 ottobre 2021, n. 809)

Il Tribunale costituzionale portoghese non giudica incostituzionale la previsione dell’art. 26, comma 7 del Regolamento delle spese processuali, interpretata nel senso che il valore della tassa di giustizia, che va pagata alla parte vittoriosa della controversia processuale che ha goduto del
beneficio dell’apoio judiciário (consistente nell’esonero dalla tassa di giustizia e da altri oneri processuali), e va corrisposta successivamente all’Istituto di gestione finanziaria e dotazioni della Giustizia, possa entrare nel calcolo delle spese processuali che devono essere liquidate da parte
della segreteria. Anche se la suddetta interpretazione della disciplina crea una differenziazione di trattamento rispetto ai casi in cui non viene goduto l’apoio judiciário, le specificità dell’ipotesi in cui la parte vittoriosa gode di tale beneficio sarebbero tali da non comportare una violazione del principio di eguaglianza.

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