Il Tribunale costituzionale portoghese sulla libertà di associazione (Tribunal Constitucional, Plenário, acórdão 13 luglio 2021, n. 522)

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 267, comma 4, dell’art. 46, comma 3 e dell’art. 18 della Costituzione, di alcune previsioni della L. n. 73/2019, che istituisce nuovamente la “Casa do Douro” come associazione pubblica, a iscrizione obbligatoria, che
rappresenta e persegue gli interessi di tutti i viticoltori della relativa regione. L’art. 267, comma 4 della Costituzione stabilisce che le associazioni pubbliche possono essere costituite solo per la soddisfazione di esigenze specifiche, non possono esercitare funzioni proprie delle associazioni
sindacali e hanno un’organizzazione interna basata sul rispetto dei diritti dei propri membri e sulla formazione democratica degli organi. Dal complesso delle attribuzioni affidate alla “Casa do Douro” non emergono finalità di interesse pubblico; al contrario, tali attribuzioni paiono suscettibili di essere esercitate da un’associazione di diritto privato. Sussiste anche una violazione dell’art. 46, comma 3 e dell’art. 18 della Costituzione, con riferimento alla libertà di non aderire a un’associazione o di cessare di appartenerle, in quanto la compressione di tale libertà non risulta proporzionata. Il Tribunale modula gli effetti temporali della dichiarazione d’incostituzionalità ai sensi dell’art. 282, comma 4 della Costituzione.

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