Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili. Con la disposizione censurata il legislatore delegato ha escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile. Ferma restando la facoltà di scegliere ed utilizzare tale cognome comune per la durata della unione, viene espressamente esclusa la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, la quale resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell’unione. Che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell’identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, rendendo così doverosa la modifica anagrafica di quello originario, non discende, infatti, né dalle norme della nostra Costituzione, né da quelle interposte che essa richiama. Va sottolineato, inoltre, che la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ad essi infatti, in base all’art. 262 del codice civile, è attribuito il cognome del genitore che li abbia riconosciuti. A seguito dello scioglimento dell’unione civile i figli (salva la facoltà di scelta riconosciuta al figlio maggiorenne dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000) rimarrebbero privi di uno degli elementi che, fino al momento dello scioglimento, identificava il relativo nucleo familiare, con tutto ciò che questo comporta nell’ambiente in cui essi vivono. La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.
Post correlati
L’accertamento del dolo nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2026 – 3 aprile 2026, n. 12616)
16 Aprile 2026
La Cassazione si pronuncia sulla sussistenza del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 – 1 aprile 2026, n. 12321)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)
16 Aprile 2026
In materia di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dai militari (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 marzo 2026, n. 2174)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398)
16 Aprile 2026

