La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti fondamentali dell’imputato (CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, C-325/24)

Gli articoli 3, 22 e 24 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un ordine europeo di indagine avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, o l’organizzazione, da parte delle autorità di quest’ultimo Stato membro, di un’audizione mediante videoconferenza di tale persona in questa stessa veste nel corso di tale processo, anche se l’esecuzione di tale atto implica altresì la comparizione di detta persona al suo processo, purché detto atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell’assunzione di prove. L’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), e l’articolo 24 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che un’autorità di uno Stato membro non può rifiutare di eseguire un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso del processo penale, di un’audizione mediante videoconferenza dell’imputato per il solo motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41 dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione non osti all’esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso di un processo penale, di un’audizione mediante videoconferenza dell’imputato non impedisce all’autorità di esecuzione di rifiutarne l’esecuzione sul fondamento di un altro motivo di rifiuto previsto da tale direttiva. L’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso di un processo penale, di un’audizione mediante videoconferenza dell’imputato sul solo fondamento di direttive generali emanate da tale Stato membro, senza procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

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