L’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l’autorità competente può revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che rifiuti il suo trasferimento in un centro di accoglienza diverso da quello in cui risiede, fatta salva la facoltà di applicare allo stesso una sanzione, come in particolare la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, qualora tale rifiuto reiterato costituisca una grave violazione delle regole dei centri di accoglienza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale direttiva, e purché siano soddisfatti i presupposti enunciati all’articolo 20, paragrafo 5, di quest’ultima.
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