La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di divieto di discriminazione (CGUE, Grande Sezione, 18 dicembre 2025, C-417/23)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che prevede l’obbligo di adottare piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in aree residenziali caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che, negli ultimi cinque anni, la percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» residenti in tali aree ha superato il 50%, costituisce una discriminazione diretta, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora risulti che l’adozione di tale normativa nazionale è fondata sulle origini etniche della maggioranza degli abitanti di tali aree residenziali e che detta normativa nazionale ha come conseguenza che tutti gli abitanti delle stesse siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui sono oggetto gli abitanti di aree residenziali comparabili, ma in cui la percentuale di tali «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» non ha superato il 50%; costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), qualora risulti, da un lato, che la stessa normativa nazionale, pur essendo formulata o applicata, apparentemente, in modo neutro, vale a dire in considerazione di fattori diversi da quello dell’origine etnica, ha l’effetto di mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone appartenenti a determinati gruppi etnici e, dall’altro, che la normativa nazionale considerata non rispetta, ai fini della realizzazione dell’obiettivo imperativo di interesse generale da essa perseguito, il principio di proporzionalità.

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