Gli articoli 3 e 6 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, e in particolare l’ultima parte di frase dell’articolo 6, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che, qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale di tale lavoratore, occorre tener conto di quest’ultimo luogo, nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze, al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti.
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